Scatti di anzianità nel contratto commercio: come cambia lo stipendio
Gli scatti di anzianità nel contratto commercio sono disciplinati dall’art. 192 del CCNL Terziario Confcommercio. Gli scatti maturano ogni tre anni di anzianità di servizio del lavoratore presso la stessa azienda ed incidono ovviamente sulla retribuzione fissa e continuativa del lavoratore. Essi spettano a tutti i lavoratori, ivi compreso i lavoratori con contratto part-time, con apprendistato.
Gli scatti di anzianità vanno ad aumentare le retribuzioni fisse e continuative spettanti ai lavoratori nel commercio, quindi nella busta paga del lavoratore, dopo 3 anni di servizio, scatta il diritto alla percezione, accanto al minimo di stipendio, l’indennità di contingenza, ed eventuali terzi elementi, anche gli scatti di anzianità, nella misura fissa prevista dal CCNL. Vediamola.
ARTICOLO 192 – Scatti di anzianità.
Il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario Confcommercio) all’art. 192 disciplina così gli scatti di anzianità
“Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
- Quadri – 25,46 euro di scatti di anzianità;
- I livello – 24,84 euro di scatti di anzianità;
- II livello – 22,83 euro di scatti di anzianità;
- III livello – 21,95 euro di scatti di anzianità;
- IV livello – 20,66 euro di scatti di anzianità;
- V livello – 20,30 euro di scatti di anzianità;
- VI livello – 19,73 euro di scatti di anzianità;
- VII livello – 19,47 euro di scatti di anzianità.
In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”.
Scatti di anzianità nel commercio: come aumenta lo stipendio.
Ai lavoratori pertanto spettano un massimo di 10 scatti triennali di anzianità. In altre parole dopo 3 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro al lavoratore (esempio commessa inquadrata nel livello 4 del commercio e assunta il 20 ottobre) spetta un importo fisso in busta, che si troverà nella parte alta del cedolino paga accanto alla paga base o minimo, alla contingenza e all’EDR. Tale importo è fisso ed è stabilito dalla tabella sopra descritta (nel caso della commessa, gli spetterà dal 1 novembre di tre anni dopo l’assunzione la cifra fissa mensile di 20,66 euro lordi di scatti di anzianità).
Dopo tre anni dall’assunzione lo stipendio dei lavoratori a tempo pieno sarà il seguente
- 25,46 euro di scatti di anzianità + 2.669,99 euro, di cui 1.868,86 euro come paga base, 540,37 euro come contingenza + EDR e 260,76 euro come altri elementi per i Quadri;
- 24,84 euro di scatti di anzianità + 2.220,99 euro, di cui 1.683,47 euro come paga base, 537,52 euro come contingenza + EDR per il I livello (lavoratori inquadrati al primo livello);
- 22,83 euro di scatti di anzianità + 1.988,73 euro, di cui 1.456,19 euro come paga base, 532,54 euro come contingenza + EDR per il II livello (lavoratori inquadrati al secondo livello);
- 21,95 euro di scatti di anzianità + 21,95 euro di scatti di anzianità + 1.772,54 euro, di cui 1.244,64 euro come paga base, 527,90 euro come contingenza + EDR per il III livello (lavoratori inquadrati al terzo livello);
- 20,66 euro di scatti di anzianità + 1.600,68 euro, di cui 1.076,46 euro come paga base, 524,22 euro come contingenza + EDR per il IV livello (lavoratori inquadrati al quarto livello);
- 20,30 euro di scatti di anzianità + 1.494,48 euro, di cui 972,54 euro come paga base, 521,94 euro come contingenza + EDR per il V livello (lavoratori inquadrati al quinto livello);
- 19,73 euro di scatti di anzianità + 1.392,91 euro, di cui 873,15 euro come paga base, 519,76 euro come contingenza + EDR per il VI livello (lavoratori inquadrati al sesto livello);
- 19,47 euro di scatti di anzianità + 1.270,20 euro, di cui 747,53 euro come paga base, 517,51 euro come contingenza + EDR, 5,16 euro come altri elementi per il VII livello (lavoratori inquadrati al settimo livello).
Scatti di anzianità contratto commercio part-time.
Una grossa fetta dei lavoratori inquadrati nel contratto commercio hanno un contratto di lavoro a tempo parziale, ossia un part-time. In moltissimi casi il part-time è a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) o part-time al 50%. Ma in generale vi sono lavoratori inquadrati da 16 a 39 ore alla settimana. Giustamente tali lavoratori si chiedono come funzionano gli scatti di anzianità in caso di part-time nella loro busta paga del settore commercio.
La risposta è che l’aumento triennale degli scatti di anzianità, così come lo stipendio mensile consistente nel minimo di stipendio, nella indennità di contingenza, nell’EDR e negli eventuali altri elementi, si riproporziona in base alla percentuale di part-time, ossia alle ore di lavoro previste nel contratto di lavoro.
Per fare un esempio comune, una commessa inquadrata a livello 4 del contratto commercio con un contratto di lavoro part-time (o a tempo parziale) di 20 ore settimanali, quindi con un part-time al 50%, dopo 3 anni dalla sua assunzione maturerà il seguente stipendio: come da tabella sopra descritta, 20,66 euro di scatti di anzianità + 1.600,68 euro (di cui 1.076,46 euro come paga base, 524,22 euro come contingenza + EDR). A quel punto lo stipendio, se il suo contratto di lavoro fosse un full-time avrebbe diritto a 20,66 euro che si aggiungono ai 1.600,68 euro previsti per il livello IV. Ma tale stipendio, pari a 1.621,34 euro nel corpo centrale del cedolino paga sarà proporzionato alle ore di lavoro effettivamente svolte o comunque alla percentuale di part-time. Nel caso in esame quindi la lavoratrice avrà diritto al 50% di 1.621,34 euro, ossia 819,67 euro lordi. In sostanza percepirà un effettivo aumento in busta paga di 10,33 euro al mese di scatti di anzianità. Lo stesso ragionamento vale per chi ha un contratto part-time al 60%, a 24 ore settimanali e seguenti.
Scatti di anzianità e superminimo assorbibile.
Il CCNL dice testualmente: “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”.
Come descritto nel nostro speciale sul superminimo assorbibile, gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da un superminimo assorbibile, che è quella attribuzione economica decisa tra le parti in favore del lavoratore, che quando viene stabilita nel contratto individuale come “assorbibile” determina un assorbimento degli aumenti contrattuali. In altre parole, se ad un lavoratore del commercio, nel contratto di lavoro viene attribuito un superminimo assorbibile, quest’ultimo assorbe gli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL ma non gli scatti di anzianità che si maturano ogni triennio. Analogo discorso vale per il superminimo non assorbibile.
Scatti di anzianità spettano agli apprendisti del commercio?
Per rispondere a tale domanda bisogna chiarire da quanto decorre l’anzianità di servizio. Il CCNL del commercio lo prevede testualmente all’art. 190 che tratta la “Decorrenza anzianità di servizio”: “L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti”. E vi è anche un chiarimento a verbale che dice “Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell’art. 236 del presente contratto e nelle disposizioni della Legge 29 maggio 1982, n. 297”.
Ebbene, rileggendo l’art. 192 del CCNL che disciplina gli scatti di anzianità, viene stabilito che gli scatti maturano “dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”.
Negli articoli inerenti all’apprendistato nel contratto commercio non viene stabilito nulla che vieti la maturazione degli scatti di anzianità dalla data di assunzione dell’apprendista. Ricordiamo che l’apprendistato è considerato un contratto a tempo indeterminato.
Gli scatti di anzianità maturano quindi anche per gli apprendisti e l’ammontare dello scatto di anzianità spettante è pari a quello previsto per il livello di destinazione finale. Ricordiamo che il CCNL in merito all’apprendistato stabilisce che “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita”.
E pertanto all’apprendista, dopo 36 mesi, siccome l’apprendistato ha una durata massima di 36 mesi, spetterà lo scatto di anzianità del livello di destinazione finale. Esempio: All’apprendista addetto alla vendita con livello di destinazione finale (nei primi 3 anni viene sotto inquadrato con retribuzione spettante pari al livello 6 e poi al livello 5 del contratto commercio) spetterà, al termine del triennio, scatti di anzianità pari a 20,66 euro al mese.
Nota a verbale all’art. 192 del contratto commercio.
“Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il l° luglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.
Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità
La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10 agosto 1946.
La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico.
Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.
Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art.75 CCNL 18 marzo 1983).
Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.
Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse”.
Fonte: Scatti di anzianità nel contratto commercio: come cambia lo stipendio